In conformità all’art. 5 del D.M. 259/2017, coloro che hanno conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento) possono continuare a fare riferimento, ai fini dell’inserimento in graduatoria e della partecipazione a futuri concorsi, ai requisiti previsti per le classi di concorso originarie confluite nell’attuale ordinamento, secondo quanto disposto dal D.M. 39/1998 e dal D.M. 22/2005.
Eventuali integrazioni di esami o crediti formativi universitari (CFU) richieste per l’accesso alle classi di concorso possono essere acquisite attraverso:
corsi di laurea (triennali, magistrali, specialistici o di vecchio ordinamento);
oppure mediante singoli insegnamenti universitari;
I laureati del Vecchio Ordinamento, laddove debbano integrare il proprio percorso formativo, sono tenuti a sostenere esami universitari appartenenti al Nuovo Ordinamento con un valore di 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e di 6 CFU per ogni modulo semestrale. Qualora gli esami originariamente previsti non siano più attivati dagli atenei o non abbiano un’equivalente diretta, sarà comunque possibile sostituirli con esami afferenti ai corrispondenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) previsti nei corsi di laurea del Nuovo Ordinamento.
Non sono computabili i CFU derivanti dall’elaborato finale o tesi di laurea.
Guida all'accesso agli insegnamenti scolastici sulla base del percorso accademico.
Le tabelle seguenti consentono di:
Verificare, a partire dal Titolo di Studio posseduto, quali insegnamenti sono accessibili;
Individuare quale titolo di studio è richiesto per accedere a una specifica Classe di Concorso.